ARTICOLO 14
(Piani di bacino) 1. I piani relativi ai bacini di traffico di cui all'articolo 5, comma 7, sono predisposti dalle Province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, in conformità agli indirizzi e ai contenuti della pianificazione regionale ed in coerenza con le linee dei rispettivi piani territoriali di coordinamento. 2. I piani di bacino, con riferimento ai servizi minimi e sulla base dell'analisi della domanda, dell'offerta di mobilità e delle infrastrutture, sono finalizzati a: a) riequilibrare l'offerta dei servizi di trasporto nell'ambito del territorio; b) evitare le sovrapposizioni tra i diversi vettori; c) razionalizzare la rete dei servizi regionali, integrandola con quelli suburbani ed urbani; d) individuare gli eventuali servizi suburbani da inserire nel contratto di servizio del bacino; e) individuare le aree a domanda debole e adeguare l'offerta dei servizi di trasporto a chiamata ed altri; f) eliminare le barriere, sviluppando la mobilità dei soggetti disabili; g) individuare gli interventi sulle infrastrutture necessari per renderle idonee alle esigenze del trasporto pubblico. 3. Ciascun piano comprende il territorio di un bacino, all'interno del quale stabilisce l'integrazione, attraverso i nodi di scambio, tra la rete secondaria da esso definita e la rete principale definita dal piano regionale e determina l'oggetto del relativo contratto di servizio, tenendo conto dei seguenti criteri: a) i servizi che interessano diversi bacini e quelli interregionali sono attribuiti al bacino di traffico ove si svolge il percorso prevalente o a quello di provenienza, purché sia garantito il criterio della maggiore efficienza ed economicità del servizio; b) i servizi di linea urbani possono essere inseriti, previa intesa con gli enti locali competenti, nel bacino di traffico corrispondente e rientrare nel relativo contratto di servizio; c) i servizi di linea suburbani e i servizi a domanda debole, da prevedere in alternativa ai servizi di linea, devono essere disciplinati nel contratto di servizio. Nelle aree a domanda debole e con particolare riferimento alle gestioni associate di cui al comma 4 dell'articolo 9, il piano, ai fini della disciplina del contratto di servizio, tiene conto dei servizi preesistenti. 4. Il piano può proporre di introdurre motivate e non rilevanti modifiche alla rete principale e disporre integrazioni e variazioni delle reti dei servizi urbani che siano finanziariamente compatibili con le risorse assegnate. 5. Il piano individua anche gli eventuali servizi aggiuntivi a carico degli enti locali e i servizi di granturismo, da sottoporre alla sola autorizzazione amministrativa.
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