LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 24-12-1998
REGIONE MARCHE

Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 107
del 31 dicembre 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 4 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 21 del 2000 Articolo 43

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 2 del 2001

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 11 del 2001 Articolo 6

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:




ARTICOLO 14

(Piani di bacino)
1. I piani relativi ai bacini di traffico di cui all'articolo 5, comma 
7, sono predisposti dalle Province con l'obiettivo di assicurare la 
mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, in conformità agli 
indirizzi e ai contenuti della pianificazione regionale ed in coerenza 
con le linee dei rispettivi piani territoriali di coordinamento.
2. I piani di bacino, con riferimento ai servizi minimi e sulla base 
dell'analisi della domanda, dell'offerta di mobilità e delle 
infrastrutture, sono finalizzati a:
a) riequilibrare l'offerta dei servizi di trasporto nell'ambito del 
territorio;
b) evitare le sovrapposizioni tra i diversi vettori;
c) razionalizzare la rete dei servizi regionali, integrandola con 
quelli suburbani ed urbani;
d) individuare gli eventuali servizi suburbani da inserire nel 
contratto di servizio del bacino;
e) individuare le aree a domanda debole e adeguare l'offerta dei 
servizi di trasporto a chiamata ed altri;
f) eliminare le barriere, sviluppando la mobilità dei soggetti 
disabili;
g) individuare gli interventi sulle infrastrutture necessari per 
renderle idonee alle esigenze del trasporto pubblico.
3. Ciascun piano comprende il territorio di un bacino, all'interno del 
quale stabilisce l'integrazione, attraverso i nodi di scambio, tra la 
rete secondaria da esso definita e la rete principale definita dal 
piano regionale e determina l'oggetto del relativo contratto di 
servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i servizi che interessano diversi bacini e quelli interregionali 
sono attribuiti al bacino di traffico ove si svolge il percorso 
prevalente o a quello di provenienza, purché sia garantito il criterio 
della maggiore efficienza ed economicità del servizio;
b) i servizi di linea urbani possono essere inseriti, previa intesa 
con gli enti locali competenti, nel bacino di traffico corrispondente 
e rientrare nel relativo contratto di servizio;
c) i servizi di linea suburbani e i servizi a domanda debole, da 
prevedere in alternativa ai servizi di linea, devono essere 
disciplinati nel contratto di servizio. Nelle aree a domanda debole e 
con particolare riferimento alle gestioni associate di cui al comma 4 
dell'articolo 9, il piano, ai fini della disciplina del contratto di 
servizio, tiene conto dei servizi preesistenti.
4. Il piano può proporre di introdurre motivate e non rilevanti 
modifiche alla rete principale e disporre integrazioni e variazioni 
delle reti dei servizi urbani che siano finanziariamente compatibili 
con le risorse assegnate.
5. Il piano individua anche gli eventuali servizi aggiuntivi a carico 
degli enti locali e i servizi di granturismo, da sottoporre alla sola 
autorizzazione amministrativa.

  
  

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ARTICOLO 16

(Piani urbani del traffico)
1. I Comuni individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del 
d.lgs. 285/1992 e quelli che hanno istituito il trasporto pubblico 
urbano provvedono, entro sei mesi dall'approvazione della presente 
legge, all'approvazione di piani urbani del traffico e li trasmettono 
alle Province interessate per la verifica di compatibilità con le 
scelte dei piani di bacino.
2. I restanti Comuni provvedono ad inserire specifiche prescrizioni 
urbanistiche relative al sistema della mobilità negli strumenti di 
pianificazione previsti dalla l.r. 5 agosto 1992, n. 34.
3. I piani e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 devono osservare 
gli indirizzi del piano regionale dei trasporti e perseguire i 
seguenti obiettivi:
a) riduzione della congestione del traffico e migliore accessibilità 
all'area urbana;
b) eliminazione delle barriere architettoniche;
c) tutela della mobilità non motorizzata;
d) aumento della velocità commerciale dei veicoli adibiti al trasporto 
pubblico;
e) riduzione della sosta privata nelle aree centrali.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 285 del 1992 Articolo 36

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